La legge di stabilità del 2016 ha introdotto il c.d. Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ai sensi dell’art. 1, commi 414-416, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
L’obiettivo é quello di fornire un sostegno economico al coniuge in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte dell’ex coniuge.
Il Fondo, divenuto operativo con pubblicazione in G.U. del Decreto 15 dicembre 2016 del Ministero della Giustizia, ha una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017.
Con una circolare del 31 agosto 2017 il Ministero della Giustizia ha specificato meglio quali sono i presupposti e le condizioni di accesso.
Legittimato a presentare istanza è il coniuge separato in stato di bisogno e non in grado di procedere al mantenimento proprio e dei figli, anche quelli maggiorenni portatori di handicap grave, che convivano con lui.
E qui già la prima falla. La legge, infatti, non include i genitori di figli maggiorenni, non affetti da handicap grave, non autonomi economicamente.
Gli altri presupposti sono che richiedente dovrà essere stato titolare di assegno di mantenimento il cui obbligo è rimasto inadempiuto dall’ex coniuge; dovrà aver esperito ogni via possibile per il recupero del credito e dovrà avere un indicatore ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro.
Sono esclusi dall’accesso al Fondo: il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile; il convivente di fatto titolare di assegno alimentare ai sensi dell’ art. 1 comma 65 della legge 76/2016 e l'ex unito civilmente titolare di assegno di mantenimento.
COMME SI ACCEDE AL FONDO?
Occorre presentare un’istanza alla cancelleria del Tribunale del luogo dove il richiedente ha la residenza con allegata la documentazione richiesta.
Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza ne valuta l’ammissibilità.
Quando ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il Ministero della Giustizia di rifarà poi sul coniuge inadempiente.
Quando ritiene inammissibile l’istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.
I Tribunali legittimati a ricevere l'istanza sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
In sostanza questi sono i distretti di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
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